
Responsabilità civile – Danno da perdita di chance – Contenuto – Prova – Probabilità dell’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile – Liquidazione equitativa.
È noto che la perdita di chance (quale danno da lucro cessante) si sostanzia nella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, e non costituisce una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Il suo riconoscimento esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di, elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Per quanto concerne la liquidazione di tale danno, si procede ad una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 e 2056 c.c.