
Diritto privato internazionale – Giurisdizione civile – Giurisdizione sullo straniero – In genere.
(3 L. 218/1995 – Conv. Bruxelles 27.9.68 – L. 804/1971)
L’art. 3 L. 218/95 prevede, al primo comma, che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge; il comma secondo dello stesso art.3 precisa che la giurisdizione sussiste, inoltre, in base ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, resa esecutiva con L. 804/1971, allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione stessa.