
Società – Finanziamenti soci – Postergazione – Presupposti.
(art. 2467 c.c.)
La postergazione del rimborso dei finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c. è applicabile unicamente a quei finanziamenti effettuati in un momento in cui “risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” e non già a quei finanziamenti destinati a far fronte a esigenze finanziarie della società ma non destinati ad aumentare di fatto il capitale sociale. Questi ultimi, non rientranti nel disposto dell’art. 2467 c.c., sono liberamente rimborsabili secondo la disciplina convenzionale concordata tra la società e il socio.