
Giurisdizione civile – Società – Costituzione all’estero – Legge applicabile – Straniera – Limiti.
(L. n. 218/1995, art. 25)
Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 218 del 1995 (secondo cui le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, ma si applica la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti), è regolata dalla legge italiana la società che abbia in Italia una sede secondaria e la sede fiscale amministrativa ed abbia redatto il bilancio secondo la legge italiana, tanto più se non emerge in alcun modo un’attività principale riferibile alla sede estera.