
Procedura civile – Procedimento di ingiunzione – Opposizione – Chiamata in causa di terzo da parte dell’opponente – Modalità – Necessità di chiedere l’autorizzazione al giudice – Sussistenza
(art. 183 – 269 – 645 c.p.c.)
In tema di procedimento di ingiunzione, l‘opponente-debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto, qualora intenda chiamare in causa un terzo, ha l’onere di chiederne l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza, con l’atto di opposizione, non potendo nè convenirlo in giudizio direttamente con la citazione nè chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata.