
Procedimento civile – Opposizione a decreto ingiuntivo – Deduzione di mancanza di prova dell’esecuzione di quanto dedotto in monitoria – Eccezione di inadempimento – E’ tale – Termine di deduzione.
(1460 c.c. – 183 c.p.c.)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la deduzione – da parte dell’opponente – della mancanza di prova dell’esecuzione delle opere indicate nella fattura azionata in sede monitoria integra eccezione di inadempimento, che va proposta nell’atto introduttivo del giudizio ed è, pertanto, tardiva se proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1.