
Appalto – Garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera – Denuncia – Riconoscimento del vizio ed impegno all’eliminazione – Novità ed autonomia dell’obbligazione assunta dall’appaltatore – Inapplicabilità di termini decadenziali ex art. 1667 c.c.
Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore implicano non soltanto l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’art. 1667 cod. civ., ma determinano anche l’assunzione di una nuova obbligazione di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai ex adverso riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario.