
Contratti e obbligazioni – Fideiussione – A garanzia di rapporto individuato e determinato – Invalidità ex art. 1938 c.c. – Inapplicabilità.
Non ricorre l’ipotesi di invalidità, prevista dall’art.1938 c.c. per la fideiussione prestata per obbligazioni future (mancanza di indicazione dell’importo massimo garantito), ove la garanzia sia stata prestata con riferimento ad uno specifico rapporto di importo determinato; in tale ipotesi l’art. 1938 c.c. è inapplicabile, sia perché la garanzia riguarda le obbligazioni scaturenti da un rapporto contrattuale già individuato, sia perché l’obbligazione del garante è determinata (comunque determinabile) attraverso il riferimento all’importo massimo dello specifico rapporto garantito.