
Obbligazioni e contratti – Mediazione – Irregolarità urbanistica dell’immobile oggetto di preliminare – Omessa informazione del promissario da parte del mediatore – Gravità e rilevanza ex se dell’inadempimento – Irrilevanza della successiva stipulazione del contratto definitivo.
La violazione, da parte del mediatore, del dovere di informazione sulla regolarità urbanistica dell’immobile rileva ex se, a prescindere dal fatto che il promissario acquirente abbia poi deciso di stipulare comunque il contratto definitivo, e deve ritenersi grave, in quanto riguarda una caratteristica rilevante dell’immobile.