
Contratti bancari – Apertura di credito – Commissione di affidamento – Validità
(2 bis L. 28.1.2009, n. 2)
La c.d. “commissione di affidamento”, che rappresenta la remunerazione per l’obbligo espressamente assunto dalla banca di tenere a disposizione del correntista la provvista per un periodo convenzionalmente determinato, deve ritenersi astrattamente valida e non contrastante con la previsione di cui all’art. 2 bis della L. 2/2009, non assumendo rilievo il fatto che il beneficiario abbia fruito della provvista in unica soluzione.