
Contratto di mutuo – Obbligazione accessoria di pagamento degli interessi – Termine prescrizionale ordinario – Sussistenza
Nel contratto di mutuo, sia l’obbligazione di restituzione del capitale, sia quella accessoria di pagamento degli interessi, soggiacciono al termine prescrizionale ordinario, non essendo applicabile – a tale tipologia di negozio – il principio dell’autonomia funzionale degli interessi corrispettivi rispetto al capitale cui accedono, attesa l’identità di “causa debendi” tra l’obbligazione accessoria degli interessi e quella principale.