
Procedimento civile – Opposizione agli atti esecutivi – Requisiti del precetto – Necessaria indicazione dei criteri di computo del credito – Insussistenza
La mancata specificazione, nell’atto di precetto, dei criteri di determinazione della somma oggetto di intimazione di pagamento, non determina l’invalidità dell’atto, giacché l’art. 480 c.p.c. richiede – a pena di nullità – che sia indicato solo l’importo richiesto e non anche l’esplicazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito.