
Appalto – Direttore dei lavori – Responsabilità verso il committente – Per inidonea esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatore – Sussiste.
(1655 c.c. – 2230 c.c.)
Il direttore dei lavori è responsabile verso il committente per l’inidonea esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatore, in quanto, con l’assunzione dell’incarico, è divenuto titolare del potere di controllo sull’appaltatore e responsabile, in qualità di rappresentante dello stesso committente, della conformità degli interventi tecnici rispetto a quanto da quest’ultimo richiesto e cristallizzato nel progetto approvato.