
Appalto – Successiva alienazione a terzi dell’opera realizzata dall’appaltatore – Vizi dell’opera alienata – Credito risarcitorio del committente verso l’appaltatore – Limiti.
(1655 c.c. – 1668 c.c.)
La sopravvenuta alienazione a terzi dell’unità immobiliare, realizzata dall’appaltatore ed interessata dai vizi denunziati dal committente, esclude la configurabilità di un credito risarcitorio del committente stesso verso l’appaltatore per il costo degli interventi di riparazione, residuando tutt’al più un suo credito risarcitorio derivante dalla eventuale riduzione del prezzo di compravendita dell’unità o da azioni di garanzia dell’acquirente.