
Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi – Accertamento dell’obbligo del terzo – Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – Onere della prova – Ripartizione.
(548 c.p.c.)
Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l’onere di provare il fatto costitutivo di tale obbligo, al debitor debitoris spetta l’onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell’esistenza del credito supposta dal pignorante.