
Procedimento civile – Inibitoria al pagamento ex art. 700 c.p.c. – Inefficacia dei successivi atti di escussione posti in essere dal creditore – Sussiste.
Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. che inibisce all’istituto di credito il pagamento dovuto in adempimento di garanzia autonoma bancaria, costituisce causa di inefficacia, per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, dei successivi atti giudiziali posti in essere dal creditore al fine di escutere la garanzia stessa.