
Diritti reali – Comunione pro indiviso – Affitto agrario a favore di uno dei comunisti – Cessazione del rapporto di affitto – Condanna del comproprietario pro indiviso al rilascio del fondo in favore della comunione – Esclusione – Rimedi alternativi.
(1100 – 1105 c.c.)
Il comproprietario pro quota indivisa di fondo rustico non può essere condannato al rilascio del compendio in favore della comunione, neppure a seguito del venir meno del titolo di detenzione del medesimo fondo, dallo stesso comproprietario vantato in forza di contratto di affitto agrario, cessato per sopravvenuta scadenza del termine di durata; nel fenomeno giuridico della comunione di diritti reali non si può, infatti, identificare una soggettività distinta, in rapporto di alterità con i singoli comunisti e titolare di un diritto di carattere superiore sull’intero compendio, contrapponibile a quello dei singoli proprietari delle quote dominicali e, per ciò stesso, meritevole di autonoma tutela. Va anche tenuto conto che l’esecuzione di un’ipotetica sentenza di condanna del comunista al rilascio tout court del bene immobile comune a favore della comunione comporterebbe – ove ammessa – il paradossale quanto ingiusto “arretramento” della naturale facoltà di pieno e concorrente godimento della cosa comune correlata allo status di comunista, sicchè gli altri comproprietari pro indiviso – per far fronte alla legittima aspettativa di godere anch’essi del bene comune ed in caso di persistente disaccordo sull’uso del fondo – potranno far ricorso al procedimento di cui all’art. 1105, ultimo comma, c.c.