Tribunale di Verona – Sez. agraria – Sentenza 24.9.2010 (Pres. MIRENDA – Rel. LANNI)

24 Settembre 2010 News

Contratti agrari – Transazione sul rapporto d’affitto in corso e determinazione di scadenza improrogabile – Permanenza della struttura sinallagmatica – Diritto di prelazione del conduttore ex art. 4 bis L. 203/82 – Sussiste.
(4 bis L. 203/82)

Qualora tra il proprietario del fondo ed il conduttore coltivatore diretto venga stipulato un accordo transattivo volto a disciplinare il rapporto d’affitto in corso, anche modificandone i contenuti rispetto alle previsioni originarie ma mantenendone comunque inalterata la struttura sinallagmatica (concessione in godimento di un fondo rustico a coltivatore diretto dietro pagamento di corrispettivo) e concordandone altresì una data di scadenza improrogabile, il rapporto contrattuale risultante dalla transazione dovrà essere comunque considerato rapporto di affitto e ad esso sarà pertanto applicabile la disciplina di cui all’art. 4 bis L. 203/82. Analogamente, la scadenza improrogabile del rapporto pattuita in sede di transazione, non essendo equivalente alla manifestazione di volontà di non proseguire il rapporto tramite recesso o diniego di rinnovo di cui al comma 2 dell’art. 4 bis L. 203/82, non potrà considerarsi ostativa al riconoscimento del diritto di prelazione di cui al primo comma del medesimo articolo.

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