Tribunale di Verona – Sez. Fall. – Decreto 13.3.2012 (Pres. PLATANIA – Rel. FONTANA)

13 Marzo 2012 News

Concordato preventivo – Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sui beni immobili del debitore – Inopponibilità del vincolo ai creditori successivi alla sua costituzione – Sussiste – Fattibilità del concordato – Non sussiste – Conseguenze.

Non risponde al requisito della fattibilità il piano concordatario prospettato dall’imprenditore che, prima del deposito della domanda di ammissione alla procedura, abbia costituito un vincolo di destinazione dei propri beni immobili, in contrasto con la lettera e lo spirito della norma di cui all’art. 2645 ter c.c., introdotta dal legislatore a tutela di interessi di natura etico-solidaristica o di pubblica utilità ed a beneficio soltanto di ben precisi e determinati soggetti. Inoltre, considerando che i creditori successivi, pregiudicati dal vincolo di che trattasi, avrebbero senz’altro titolo a promuovere l’azione revocatoria ordinaria, la procedura di concordato risulterebbe di concreta inattuabilità, atteso che i diritti dei creditori vittoriosi nel giudizio revocatorio si espanderebbero nella loro integrità, con ogni prevedibile conseguenza sui riparti già eseguiti e/o da effettuare.

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