
Fallimento – Accertamento del passivo – Formazione dello stato passivo – Credito dipendente dall’esito di altro giudizio – Natura condizionale del credito ai fini di cui all’art. 96 L.F. – Sussiste.
Secondo il principio generale affermato da Cass.Sez.Un. 16.5.2008 n. 12371 con riferimento a crediti che devono essere accertati da giudici diversi, deve ritenersi la natura condizionale di tutti i crediti la cui quantificazione e giuridica sussistenza non siano ancora certe, per le più varie ragioni, in sede di verifica del passivo; pertanto, la subordinazione logico-giuridica dell’accoglimento della domanda di ammissione all’esito di altro giudizio pendente rende condizionale tale domanda ai sensi dell’art. 96 L.F.