
Fallimento – Effetti sui rapporti giuridici preesistenti – Leasing – Leasing di godimento – Risoluzione del rapporto ante fallimento dell’utilizzatore – Credito del concedente per canoni scaduti – Ammissione integrale al passivo.
In applicazione dell’art. 1458 c.c. e dell’art.72, V comma, L.F., nel caso di contratto di leasing di godimento, risolto ante fallimento, il credito del concedente per canoni scaduti e non pagati al momento della risoluzione va ammesso al passivo del fallimento dell’utilizzatore senza decurtazione di sorta.