
Concordato preventivo – Modificazioni della proposta di concordato – Modificazioni quantitative – Necessità di nuova decisione di ammissibilità della domanda – Non sussiste – Necessità di nuova relazione del commissario – Sussiste.
Nel caso di modifiche meramente quantitative della proposta di concordato preventivo (implicanti, cioè, un semplice incremento del passivo o una diminuzione del valore dell’attivo, senza modifiche del “genus” originario della domanda), non è necessaria una nuova decisione del Tribunale in ordine all’ammissibilità della domanda stessa, atteso che il patrimonio ceduto è stato già valutato dal Collegio e la sua diversa stima o collocazione non influisce sul già espresso giudizio di legittimità, richiedendo la modifica soltanto un giudizio di convenienza nell’ambito di un concordato rimasto comunque nelle sue linee guida eguale a sé stesso e rimanendo peraltro necessaria, sotto questo profilo, una nuova relazione del commissario giudiziale.