
Concordato preventivo – Richiesta di fallimento proposta dal P.M. – Nuova audizione del debitore – Necessità.
Ove il P.M., all’udienza fissata ex art. 162 L.F. per discutere sulla ammissibilità della proposta di concordato preventivo, abbia per la prima volta formulato la richiesta di fallimento della debitrice, si rende necessaria, ai sensi dell’art. 15 L.F., una nuova audizione della debitrice stessa, onde rispettare le garanzie costituzionali di difesa e contraddittorio, immanenti ad ogni ipotesi di dichiarazione di fallimento.