
Concordato preventivo –Società costituenti un gruppo – Proposta – Costituzione di unica massa attiva e rinunzie di crediti infragruppo con gestione unitaria del concordato – Inammissibilità – Separazione delle masse ed autonomia di gestione di ciascun concordato – Ammissibilità.
(160 L.F.)
In ambito concorsuale il principio della distinta soggettività e formale indipendenza giuridica delle società costituenti un “gruppo”, porta a ritenere che ciascuna società conservi distinta la propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti; anche dopo la riforma della legge fallimentare, infatti, non si ravvisano disposizioni specifiche, concernenti l’insolvenza del cd. “gruppo” o utili per gestire unitariamente l’insolvenza o la crisi di più soggetti facenti parte di un “gruppo”, tutti proponenti domande di ammissione al concordato preventivo. Pertanto e prescindendo da meri espedienti procedurali, improntati più che altro a fini pratici di economia processuale (quali la riunione dei procedimenti relativi alle singole società, con la previsione però di distinte adunanze, masse, votazioni), è ammissibile la proposta di concordato che preveda masse attive separate, senza rinunce di sorta dei crediti infragruppo, ed una gestione del tutto autonoma di ciascun concordato.