Tribunale di Verona – Sez. IV – Sentenza 16.2.2011 (Pres. MIRENDA, Rel. RIZZUTO)

16 Febbraio 2011 News

Società di capitali – Clausola che deroga alle limitazioni di circolazione delle partecipazioni, consentendo il libero trasferimento tra società infragruppo – Canoni ermeneutici.

La libera circolazione delle partecipazioni all’interno di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società, deve essere intesa, non già in senso nominalistico, ma secondo la comune intenzione delle parti, posto che la tutela accordata dalla clausola di prelazione (volta ad impedire la partecipazione di soggetti estranei alla originaria compagine) non ha ragion d’essere quando la circolazione avviene all’interno di un reticolo societario con il comune denominatore della riconducibilità al medesimo “gruppo”.

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