
Società in genere – Patti parasociali – In genere.
(2341 bis cod. civ.)
Ai fini della configurazione di un patto parasociale non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di socio, nulla impedendo di considerare parasociale anche un patto concluso tra soci e terzi, ogni qual volta l’oggetto dell’accordo verta sull’esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società.