
Obbligazioni e contratti – Contratto in generale – Interposizione fittizia ed intestazione fiduciaria – Distinzione – Prova.
Nella interposizione fittizia si ha un fenomeno di simulazione soggettiva e l’interposto figura soltanto quale parte del negozio, mentre gli effetti dello stesso si producono a favore dell’interponente; nella intestazione fiduciaria, invece, non esiste simulazione, in quanto l’interposto contratta ed acquista i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo derivante dai rapporti interni di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente; sicché la prova dell’interposizione fittizia è soggetta ai limiti di prova di cui all’art. 2722 c.c., mentre ai fini della prova dell’interposizione reale non è necessaria la controdichiarazione scritta./>/>