
Società di capitali – Responsabilità degli amministratori – Fittizietà della carica – Irrilevanza.
(2392 c.c. – 2394 c.c. – 146 L.F.)
La carenza assoluta di documentazione contabile e la conseguente irrogazione di sanzioni tributarie sono imputabili ex se all’amministratore della società, in quanto l’obbligo di curare – o quanto meno controllare – la conservazione delle scritture contabili e gli adempimenti tributari costituisce aspetto saliente del ruolo gestorio che compete all’amministratore stesso, nè può assumere rilievo, in senso contrario, il carattere fittizio della carica amministrativa, in quanto l’assunzione della stessa impone di diritto l’osservanza di quei doveri, la cui violazione rileva – ai fini previsti dall’art. 2392 c.c. – anche nell’ipotesi in cui la gestione della società sia di fatto affidata ad un terzo.