Tribunale di Verona – Sez. IV – Sentenza 2.11.2010 (Pres. RIZZO – Rel. LANNI)

2 Novembre 2010 News

Società di capitali – Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare – Liquidazione del danno in via equitativa – Differenza tra attivo e passivo – Ammissibilità – Condizioni.
(2392 c.c. – 2394 c.c. – 146 L.F.)

L’assoluta assenza di documenti contabili, precludendo accertamenti più puntuali sull’evoluzione della situazione patrimoniale della società e sulle conseguenze dannose imputabili alle omissioni dell’amministratore, consente di liquidare equitativamente il danno subito dalla società, rapportandolo alla differenza tra attivo e passivo accertato in sede concorsuale; in questa prospettiva, devono ritenersi imputabili all’amministratore anche i debiti riferibili al periodo successivo alle sue dimissioni, fino alla nomina del liquidatore giudiziale, in quanto la prosecuzione dell’attività sociale è riferibile esclusivamente alla condotta dello stesso amministratore cessato ma non sostituito, che – in regime di prorogatio – aveva l’obbligo di attivare tempestivamente i rimedi tipici per far fronte all’inerzia dei soci.

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