
Obbligazioni e contratti – Motivo illecito – Nullità del contratto – Condizioni.
Il motivo illecito – che, se comune ad entrambe le parti e determinante per la stipulazione, è causa di nullità del contratto – si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante la stipulazione, una norma imperativa. L’intento delle parti di recare pregiudizio a terzi, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale – come per il contratto in frode alla legge – l’invalidità del contratto in frode ai terzi, ai quali invece l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale.