
Obbligazioni e contratti – Annullabilità – Conflitto di interessi del procuratore –Facoltà di vendere a se stesso – Sussistenza del conflitto – Condizioni.
La previsione della facoltà per il procuratore di vendere anche a se stesso non esclude la possibilità che possa integrarsi, in concreto, un conflitto di interessi che giustifichi l’annullamento del contratto, stipulato dal procuratore a favore di se stesso, come nel caso in cui il rappresentante, pur autorizzato in forza di procura, nella quale risultano determinati i requisiti minimi negoziali (quali l’indicazione del prezzo minimo di vendita), abbia tuttavia perseguito un fine personale incompatibile con quello del rappresentato, di talché l’utilità conseguita dal rappresentante per sé medesimo (o per un terzo) abbia correlativamente determinato un danno per il rappresentato.