
Società di capitali – Operazioni di società appartenenti ad uno stesso gruppo – Responsabilità per danni – Vantaggi compensativi – Onere di prova.
In ipotesi di operazioni effettuate da società appartenenti ad un medesimo gruppo o facenti capo ad una determinata persona o famiglia, la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi non è sufficiente all’affermazione della legittimità dell’atto sul piano dei limiti imposti dall’oggetto sociale; pertanto, la parte – che abbia interesse a sostenere la riconducibilità dell’atto all’oggetto della società – ha l’onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta.