
Obbligazioni e contratti – Annullamento – Opponibilità dell’annullamento al terzo subacquirente – Condizioni – Mala fede del terzo – Prova – Irrilevanza di condotte dolose del dante causa.
Vertendosi in materia contrattuale, la prova della mala fede del terzo – per gli effetti di cui all’art. 1445 c.c. – grava sulla parte deducente; ai fini della opponibilità dell’annullamento nei confronti dei subacquirenti, non rileva la valutazione circa la sussistenza di condotte dolose del loro dante causa, che abbiano formato oggetto di un giudizio penale, ma unicamente il fatto che stessi subacquirenti non abbiamo acquisto in buona fede, situazione soggettiva non necessariamente coincidente con il concorso in comportamenti di natura dolosa.