
Obbligazioni e contratti – Annullamento – Opponibilità dell’annullamento al terzo subacquirente – Condizioni – Mala fede del terzo – Prova.
Ai fini del riconoscimento – per gli effetti di cui all’art. 1445 c.c. – della mala fede del subacquirente occorre aver riguardo ad una valutazione complessiva della vicenda sub judice, ove connotata da successivi e repentini passaggi di proprietà – taluni tra società dello stesso gruppo – di un consistente ed economicamente rilevante patrimonio immobiliare, in modo tale da rendere sempre meno aggredibili i vari contratti di cessione.