
Obbligazioni e contratti – Annullamento – Opponibilità dell’annullamento al terzo subacquirente – Condizioni – Mala fede del terzo – Prova – Accollo dei mutui a carico del terzo – Inadempimento.
L’accollo rimane valida forma di pagamento anche quando vi sia inadempimento dell’accollante con possibilità per il creditore, nell’accollo cumulativo, di escutere l’originario mutuatario; nondimeno ed ai fini di cui all’art. 1445 c.c., il mancato adempimento, da parte del terzo subacquirente, delle obbligazioni assunte con l’accollo dei mutui gravanti sull’oggetto della compravendita costituisce elemento che – unitamente ad altri – disvela il reale stato soggettivo del subacquirente stesso.