Tribunale di Verona – Sez. IV – Sentenza 9.4.2010(Pres. RIZZO – Rel. RIZZUTO)

9 Aprile 2010 News

Società di capitali – Fallimento – Amministratori e sindaci – Responsabilità solidale – Irrilevanza della diversa valenza causale delle condotte verso il danneggiato – Conseguenze – Transazione con il danneggiato – Limitazione alla sola quota personale del debitore solidale – Inapplicabilità dell’art. 1304 c.c. – Conseguenze sulla quantificazione del danno.

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci ha natura solidale e tale vincolo sussiste anche se l’evento dannoso sia eziologicamente collegato a più condotte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto con il danneggiato, la diversa valenza causale delle condotte stesse. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati in solido ed il danneggiato, la previsione di cui all’art. 1304, comma 1, c.c. ricorre soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale; laddove, invece, l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota personale del debitore solidale stipulante, la norma citata è inapplicabile, con la conseguenza che, per effetto della transazione, il debito solidale complessivo si riduce di importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori che restano obbligati nei limiti della loro quota.

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