
Società di capitali – Attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di singoli amministratori – Responsabilità di tutti i componenti il C.d.A. – Sussiste – Condizioni.
L’art. 2392 secondo comma c.c. (nel testo ante riforma) impone a tutti gli amministratori un fondamentale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno neppure nell’ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, salvo che sia stata fornita la prova dell’impossibilità di esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo di altri componenti del consiglio.