
Società di capitali – Direttore generale – Responsabilità – Presupposti formali di nomina ex art. 2396 c.c. – Obbligatorietà.
L’art. 2396 c.c. (nel testo vigente anteriormente alla riforma societaria di cui al D.L.vo 6/2003, peraltro non significativamente modificato sul punto dal testo oggi vigente), estende la disciplina della responsabilità degli amministratori ai “direttori nominati dall’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati”; pertanto, al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori, qualora la sua nomina sia stata prevista nell’atto costitutivo o sia stata deliberata dall’assemblea, entrando in questi casi la figura del direttore generale a far parte della struttura tipica della società.