
Società di capitali – Direttore generale – Responsabilità ex art. 2396 c.c. – Per omessa vigilanza – Inapplicabilità.
Non è applicabile il disposto di cui all’art. 2396 c.c. al caso in cui – in assenza di deduzioni e prove in ordine all’elemento formale della nomina a direttore generale – le condotte ascritte all’asserito direttore generale attengano comunque all’omessa vigilanza sulla regolarità della gestione e sulla correttezza dell’operato degli altri amministratori, secondo uno schema del tutto estraneo alla figura del direttore generale ed in difetto di deduzioni circa altre fattispecie applicabili.