
Impresa familiare – Beni acquistati con gli utili dell’attività – Diritti dei partecipanti – Diritto personale di credito.
(230 bis c.c.)
La disciplina dell’impresa familiare non incide sulla titolarità dell’impresa né sul regime di proprietà dei beni acquistati con gli utili dell’attività; ne consegue che il diritto di partecipazione alla proprietà di tali beni si risolve in un diritto personale di credito, realizzabile all’atto dello scioglimento della impresa familiare o del recesso del familiare collaboratore.