
Previdenza ed assistenza – Requisito di c.d. “incollocazione” – Principio di non contestazione – Omessa contestazione in sede di comparsa di costituzione – Decadenza
Nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio-economico c.d. di “incollocazione al lavoro”, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta.