
Obbligazioni e contratti – Condizioni
generali di contratto – Clausole predisposte da operatori di telefonia che
prevedano l’applicazione di “penali” in caso di recesso anticipato dell’altro
contraente – Nullità.
(art. 1 comma 3 D.L. n. 7/07)
Sono nulle ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
D.L. n. 7/07 le clausole contenute nelle condizioni generali di contratti per
adesione predisposti da operatori di telefonia, che prevedano l’applicazione di
“penali” in caso di recesso anticipato dell’altro contraente, non giustificate
da costi effettivi (e congrui) degli operatori stessi, non potendosi l’ambito
di applicazione soggettivo di detta norma ritenersi limitato ai contratti
stipulati dai consumatori, essendone invero disposta l’applicabilità a tutti i
contratti sottoscritti dagli utenti tramite l’adesione a formulari predisposti
dall’operatore di telefonia, senza attribuire alcun rilievo alla natura
giuridica dell’utente. La normativa speciale di riferimento tutela infatti in
senso ampio tutti i contraenti (deboli), che, per ottenere il servizio o il
prodotto nel settore considerato, devono soggiacere alla contrattazione tramite
formulari imposta dai soggetti professionali di tali settori, a prescindere
quindi dalla loro natura giuridica e dalla loro forza economica.