INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
SULLE FORMALITA’ PER ACCEDERE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con le successive modifiche, attribuisce funzioni e competenze al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in materia di patrocinio a spese dello Stato per la materia civile. In particolare il C.d.O. valuta l’ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Restano escluse dal sindacato del C.d.O. le domande di ammissione:
– per i giudizi penali, da proporsi al Giudice competente;
– per i giudizi amministrativi, da proporsi avanti apposita Commissione presso i TAR;
– per i giudizi tributari, da proporsi avanti apposita Commissione presso le CTP e CTR;
Prospetto informativo a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona
- • Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto
– dal cittadino italiano;
– dallo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
– dall’apolide;
– dallo straniero nel ricorso giurisdizionale per l’accertamento dello status di rifugiato ai sensi del D.lgs. 28/01/2008 n. 25;
– da enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
- • Per verificare il possesso dei requisiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cittadino deve contattare uno degli avvocati inseriti negli elenchi dedicati
- • L’istanza deve essere depositata tramite il portale Riconosco da uno degli avvocati iscritti nell’elenco reperibile al seguente link (mettere link della lista); l’avvocato scelto sarà in grado di fornire tutte le informazioni relative ai requisiti e alla documentazione necessaria per depositare l’istanza;
- • Il COA di Verona è territorialmente competente per le domande relative a procedimenti in corso o da instaurare avanti al Tribunale di Verona, al Giudice di Pace di Verona e al Giudice di Pace di Legnago. Se il giudizio dovesse essere instaurato avanti altra autorità, l’avvocato scelto potrà fornire le necessarie specificazioni.
- • Il COA che riceve l’istanza ne valuta l’ammissibilità in base ai requisiti soggettivi e in base alla “non manifesta infondatezza” della pretesa; il COA può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all’avvocato che ha depositato l’istanza, da fornirsi a pena di inammissibilità nel termine assegnato.
- • Se la valutazione è positiva, l’istanza viene accolta in via anticipata e provvisoria (il Giudice potrà sempre riformare la decisione di accoglimento per venir meno dei requisiti o per accertamento della loro inesistenza iniziale).
- • Il COA comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all’avvocato dell’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato).
- • Nessun compenso né rimborso sarà dovuto all’avvocato dall’interessato ammesso (definitivamente) al beneficio.
- • In caso di rigetto da parte del COA, l’interessato potrà riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.
- • Se le dichiarazioni dell’autocertificazione risultassero non veritiere o se, dopo l’ammissione al beneficio, non venissero comunicati gli aumenti del reddito che fanno venire meno il diritto, il soggetto ammesso al beneficio potrebbe incorrere in responsabilità penale.
- • La revoca dell’ammissione anticipata e provvisoria da parte del Giudice competente comporta il diritto dell’Avvocato di ricevere il pagamento del proprio compenso dalla parte.
- • Nel caso di accertamento della mancanza di requisiti soggettivi successivamente al pagamento dell’avvocato da parte dello Stato, quest’ultimo ha diritto a recuperare le somme corrisposte dal soggetto non avente diritto.
Elenco Avvocati Patrocinio a Spese dello Stato
Limiti di reddito per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
