Informazioni per il pubblico sulle formalita’ per accedere al Patrocinio a Spese dello Stato

1 Aprile 2006 News

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
SULLE FORMALITA’ PER ACCEDERE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con le successive modifiche, attribuisce funzioni e competenze al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in materia di patrocinio a spese dello Stato per la materia civile. In particolare il C.d.O. valuta l’ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Restano escluse dal sindacato del C.d.O. le domande di ammissione:
–        per i giudizi penali, da proporsi al Giudice competente;
–        per i giudizi amministrativi, da proporsi avanti apposita Commissione presso i TAR;
–        per i giudizi tributari, da proporsi avanti apposita Commissione presso le CTP e CTR;
 
Prospetto informativo a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona
IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI IN 14 DOMANDE
1. A CHI E’ RISERVATO?
–    al cittadino italiano;
–    allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
–   all’apolide;
–    allo straniero nel ricorso giurisdizionale per l’accertamento dello status di rifugiato ai sensi del D.lgs. 28/01/2008 n. 25;
–    ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
2. QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?
–    disporre di un reddito annuo imponibile (quelli del nucleo familiare anagrafico si cumulano, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF (es.: indennità di invalidità), o soggetti a ritenuta alla fonte (es.: prestazioni lavorative occasionali) o ad imposta sostitutiva inferiore ad € 11.493,82. L’aumento del tetto massimo per ciascun figlio a carico è applicabile solo nel giudizio penale;
–    la dichiarazione reddituale di riferimento è quella il cui termine di presentazione è scaduto alla data di presentazione della domanda; il C.d.O. può valutare documentate situazioni in cui il reddito successivo a detta scadenza sia più favorevole all’istante;
–   nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato o comunque non si cumula il reddito del familiare controinteressato;
–    hanno diritto al beneficio, indipendentemente dalle condizioni reddituali, le vittime di reati sessuali;
–    non possono ottenerlo,  indipendentemente dalle condizioni reddituali, i condannati con sentenza irrevocabile per determinate ipotesi di reati in materia di associazione di stampo mafioso, contrabbando e traffico di sostanze stupefacenti.
3. COME SI FA L’ISTANZA?
Recandosi nello studio dell’avvocato prescelto, dopo aver concordato con lo stesso un appuntamento e compilando insieme il modulo predisposto dal  C.d.O. e disponibile sul sito in modalità on-line. Deve contenere:
–    generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con i codici fiscali di tutti i componenti;
–    generalità delle controparti;
–   dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa dall’interessato e non dai familiari) delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del benefici;
–    dichiarazione sostitutiva delle condanne penali per i reati connessi con il traffico di stupefacenti;
–    impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio;
–    per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all’estero è richiesta una certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza;
–    l’indicazione del procedimento, se già pendente;
–   le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
–   l’indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono far valere;
–   la sottoscrizione autenticata (per l’autentica si veda la risposta alla prossima domanda);
–    le questioni di stato interessanti la domanda (stato di famiglia, residenza, matrimonio) possono essere autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000; dal 2012 le P.A. non possono richiedere certificati, se non per eseguire controlli specifici nel corso dell’istruttoria della pratica;
–    gli allegati richiesti dal singolo C.d.O. in calce al modello di domanda per la specifica tipologia.
4. COME VIENE AUTENTICATA LA SOTTOSCRIZIONE?
–   dall’avvocato designato dall’interessato che lo invia all’Ordine in modalità telematica, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra quelli iscritti negli Elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte d’Appello nel quale ha sede il Giudice competente), e lo abbia quindi già contattato;
5. DOVE SI PUO’ CONSULTARE L’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?
–    presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e/o sul sito web www.ordineavvocati.vr.it;
–     presso tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, sedi distaccate del Tribunale, uffici dei Giudici di Pace) del Distretto della Corte d’Appello
6. COME  E DOVE SI PRESENTA L’ISTANZA?
–     con firma autentica dell’istanza compilata presso lo studio dell’avvocato che lo invierà all’Ordine in via telematica; 
–    all’Ordine che è territorialmente competente a ricevere la domanda:
–   il CdO del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
–   il CdO del luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
–   il CdO del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
7. CHI PUO’ AIUTARE A PREDISPORRE L’ISTANZA?
–   l’avvocato designato dall’interessato;
8. COSA FA IL CONSIGLIO DELL’ORDINE QUANDO RICEVE UNA ISTANZA?
–   valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate;
–   chiede all’avvocato i necessari chiarimenti, da fornirsi a pena di inammissibilità nel termine assegnato;
–    se la valutazione è positiva, accoglie l’istanza in via provvisoria (nel senso che il Giudice potrà sempre riformare la decisione di accoglimento per venir meno dei requisiti o per accertamento della loro iniesistenza iniziale).
–   comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all’avvocato dell’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato).
9. COSA ACCADE SE L’ISTANZA VIENE ACCOLTA?
–     nessun compenso né rimborso sarà dovuto a all’avvocato dall’interessato ammesso al beneficio;
10. E SE VIENE RESPINTA?
– l’interessato tramite l’avvocato può riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.
11. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E’ VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?
–   per i giudizi di cognizione, esecutivi e di revocazione;
–    per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l’istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale):
–    non può essere ammesso per il giudizio d’appello chi sia risultato completamente soccombente in primo grado (con condanna alle spese).
12. IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E’ DEFINITIVO?
– no, esso è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide sul merito;
13. COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE RISULTASSERO NON VERITIERE O SE, DOPO L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGANO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?
– sono previste pesanti sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309,87 ad € 1.549,37), che vengono aumentate se il beneficio è stato ottenuto o mantenuto
14. SE RISULTA L’INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, O IL GIUDICE ACCERTA CHE L’INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L’AVVOCATO?
– colui che ha presentato l’istanza, e nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate

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