Avvocato del Minore – elenchi Tribunale per i Minorenni ex L. 149/2001

27 Settembre 2007 News

Come noto il 1° luglio u.s., dopo numerose proroghe, è entrata in vigore la L. 149/2001 (in riforma della precedente L. 184/83) relativa alla “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”. Tale normativa introduce, tra l’altro, la figura del “Avvocato del Minore” che può essere anche nominato d’ufficio.
La Presidente del Tribunale per i Minorenni ha suggerito alcuni criteri applicativi della nuova normativa che il Tribunale intende adottare, a titolo sperimentale, per quanto riguarda le procedure regolate dal Codice Civile, in particolare ex art. 316, 317, 333 e 336 e le procedure di adottabilità (per un approfondimento si rinvia alla comunicazione pervenuta al Consiglio a firma congiunta di AIAF Veneto eOsservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez. Verona – per prenderne visione fate click sull’allegato).
Per quanto riguarda le nomine del difensore d’ufficio e dei curatori speciali, è emersa la necessità di provvedere alla formazione di un elenco di avvocati disponibili ad assumere gli incarichi, che verrà poi trasmesso periodicamente aggiornato al Tribunale per i Minorenni.
La Presidente ha, altresì, raccomandato che alla disponibilità corrisponda un effettivo e concreto impegno da parte dei legali, attesa la delicatezza del ruolo assunto. Si dovrà, inoltre, tenere in considerazione che si tratta di una sperimentazione per dare applicazione ad una normativa che, allo stato, priva delle disposizioni di attuazione, appare monca e necessita quindi dell’individuazione di alcune linee guida e di prassi che potranno anche evolversi, mutando in modo sostanziale.
Per l’inserimento nell’elenco non è richiesto alcun requisito diverso dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
 Pare peraltro doveroso sottolineare che, anche in considerazione della grande delicatezza della materia, il Consiglio dell’Ordine esprime la raccomandazione ai Colleghi di segnalare la loro disponibilità soltanto in presenza di adeguata competenza, conformemente al canone deontologico secondo cui l’avvocato non deve assumere incarichi rispetto ai quali non disponga di sufficiente preparazione; sempre in tale ottica, è evidente che i colleghi che volessero iscriversi assumono un preciso obbligo di prestare la loro opera con particolare diligenza, come gli interessi in giuoco impongono.
Va altresì fatto presente che, indipendentemente dall’assunzione dell’onere del compenso in capo ai genitori, il rapporto di mandato deve intendersi instaurato tra l’avvocato e il minore, ed è dunque all’interesse di quest’ultimo che il difensore, per quanto possibile, dovrà fare riferimento nella scelta delle iniziative e delle posizioni processuali da assumere.
I colleghi interessati vorranno far pervenire al Consiglio dell’Ordine la propria disponibilità, a mezzo fax o e-mail, riportando nell’oggetto “elenchi Tribunale per i Minorenni ex L. 149/2001”.
Stante l’urgenza, un primo elenco verrà inviato non appena sarà raggiunto un numero minimo di colleghi disponibili.

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