Comunichiamo che il Consiglio d’Ordine, nella seduta del 12 gennaio 2026, ha deliberato di mantenere anche per l’anno in corso il beneficio a sostegno della maternità e della famiglia, cd. beneficio di maternità.
L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% del contributo collegiale annuale di pertinenza del nostro Ordine (esclusa dunque la quota di competenza del CNF) per le Colleghe che, nel corso dell’anno 2026, hanno partorito o partoriranno, oppure hanno adottato o adotteranno un minore.
Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla duplice condizione che il soggetto beneficiato sia iscritto, per l’anno in cui il parto/adozione si verificano, nell’Albo ordinario o negli elenchi dell’Albo di cui all’art. 15, comma 1, lett. b) e d), L.P.F., e dell’essere in regola con il pagamento dei contributi collegiali per il 2026 e per gli anni antecedenti.
Considerato che il parto o l’adozione potrebbe verificarsi lungo tutto l’anno 2026, sarà necessario procedere con il pagamento dei contributi collegiali nella quota integrale e nei termini ordinari.
Il Consiglio procederà poi al rimborso della quota di contributo collegiale pagata in eccedenza, entro il termine di 30 giorni dalla concessione del beneficio di maternità a seguito della presentazione – entro 60 giorni dal verificarsi del parto o dell’adozione – della relativa istanza, corredata da idonea documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti anzidetti.
Il Consigliere Tesoriere
Avv. Andrea Chiamenti
