Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati

27 Gennaio 2026 News

Care Colleghe e cari Colleghi,

trasmettiamo le linee guida del CCBE sull’intelligenza generativa, con la seguente introduzione della nostra Commissione Informatica.

 

Il Consigliere Segretario
Avv. Marisa Bonanno

 


 

La Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Verona ritiene utile accompagnare la diffusione delle utilissime Linee guida del CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati, adottate il 2 ottobre 2025, con alcune precisazioni di contesto.

Le Linee guida CCBE sono state elaborate tenendo conto di un panorama normativo complesso, in rapida evoluzione e, per molti aspetti, ancora frammentato, nonché delle peculiarità dei 32 ordinamenti forensi nazionali che compongono il CCBE. Ne deriva un impianto volutamente ampio e prudenziale, che mira a individuare principi comuni e misure di mitigazione dei rischi, pur nella consapevolezza che talune indicazioni possano richiedere un adattamento critico in sede di applicazione nei singoli contesti nazionali.

In tale prospettiva, si segnala in particolare che alcune misure suggerite nelle Linee guida, se applicate in modo rigido nell’ordinamento italiano, rischiano di produrre effetti controproducenti rispetto agli stessi obiettivi di responsabilità, tracciabilità e tutela del professionista.

A titolo esemplificativo:

    • ● Punto 4.1 – Riservatezza
      Tra le possibili misure di mitigazione del rischio viene richiamata la conservazione dei dati inseriti nei sistemi di IA per un periodo pari a zero. Tale impostazione può rappresentare una soluzione “emergenziale” o prudenziale nelle fasi iniziali o sperimentali di utilizzo di strumenti di IA. Tuttavia, nel contesto italiano, una cancellazione immediata delle interazioni può impedire al professionista la ricostruzione a posteriori del proprio operato, ostacolando il percorso che consente di risalire alle ragioni delle scelte compiute.
      Come regola generale, appare invece essenziale la conservazione delle interazioni con i sistemi di IA, entro limiti temporali coerenti con l’informativa fornita e con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di garantire la verifica dell’operato e corretta imputazione delle responsabilità.
    • ● Punto 4.4 – Informativa e trasparenza verso il cliente Le Linee guida sembrano ammettere, in determinate situazioni, una sorta di diritto di opposizione del cliente rispetto all’uso dell’IA da parte del professionista. Una simile impostazione, se letta in termini generalizzati, rischia di spostare la valutazione sull’uso degli strumenti di IA dalla prudente e responsabile valutazione tecnica del legale alla volontà del cliente.
      Tale prospettiva risulta difficilmente conciliabile con il quadro normativo e deontologico italiano, nel quale la scelta degli strumenti di lavoro rientra nella autonomia e responsabilità professionale dell’avvocato. Sul punto, la recente L. 132/2025 pare muoversi in una direzione che implicitamente esclude un potere di veto del cliente, concentrando invece l’attenzione sugli obblighi informativi e sulla responsabilità del professionista.

Alla luce di quanto sopra, le Linee guida CCBE vanno lette come uno strumento di orientamento e sensibilizzazione, utile per stimolare una riflessione consapevole sull’uso dell’intelligenza artificiale nella professione forense, ma non come un insieme di regole immediatamente e automaticamente trasponibili nel contesto italiano senza un’attenta valutazione critica.

La Commissione Informatica continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni operative calibrate sulle specificità dell’ordinamento italiano e della professione forense.

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