Care Colleghe e cari Colleghi,
dal 1° febbraio 2026, diverranno pienamente operative le novità relative al Processo Amministrativo Telematico (PAT), in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025 (pubblicato in G.U. n.111/2025).
Trasmettiamo di seguito una breve sintesi delle principali novità, curata dalla nostra Commissione Informatica.
Il Consigliere Segretario
Avv. Marisa Bonanno
Accesso tramite identità digitale
Dal 1° febbraio 2026 l’accesso al Portale dell’Avvocato e ai fascicoli informatici avverrà tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) per tutti gli avvocati, i collaboratori e gli altri utenti abilitati.
Nuova modalità di deposito atti: Formweb
Tutti i depositi telematici degli atti e documenti processuali dovranno avvenire tramite l’interfaccia “Formweb” sul Portale dell’Avvocato. La modalità di deposito mediante PEC (posta elettronica certificata) diviene residuale: dal 1° febbraio 2026 il deposito via PEC sarà ammesso solo in caso di comprovati problemi tecnici che rendano temporaneamente impossibile l’uso di Formweb.
Come funziona Formweb: l’avvocato (o un suo collaboratore autorizzato) inserisce sul Portale i dati del ricorso o atto da depositare e carica i relativi documenti seguendo una procedura guidata. Il sistema genera quindi automaticamente un modulo di riepilogo del deposito (“RiepilogoDepositoFormweb”) in formato PDF, contenente l’elenco dei dati e degli allegati inseriti. Tale modulo riepilogativo va sottoscritto con firma digitale in formato PAdES e viene depositato tramite lo stesso portale. Ai fini del buon esito, il Portale rilascia immediatamente una ricevuta di invio (che attesta la data di deposito). Entro le 24.00 del giorno lavorativo successivo, inoltre, il sistema invia via PEC una seconda ricevuta attestante la registrazione del deposito nel SIGA e recante il numero di protocollo assegnato. In caso di esito negativo (mancato deposito) segnalato dal messaggio PEC, l’atto dovrà essere ridepositato appena possibile; a tal fine, per ottenere un’eventuale rimessione in termini, l’avvocato allegherà la ricevuta del primo invio e la comunicazione di mancato deposito.
Le Regole tecniche prevedono la possibilità di chiedere di essere ammessi al deposito cartaceo o su supporto informatico di singoli atti e documenti in presenza di eccezionali e comprovate ragioni tecniche (si precisa che non sussistono tali ragioni qualora il file sia in divisibile in più parti o suscettibile di compressione così da rientrare nelle dimensioni consentite).
Collegamenti ipertestuali
Le nuove Specifiche tecniche ammettono esplicitamente (e unicamente) la possibilità di inserire negli atti collegamenti ipertestuali tesi “a consentire la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”.
Accesso al fascicolo da parte di collaboratori di studio
Le nuove regole tecnico-operative introducono ufficialmente la figura del “collaboratore” di studio nel PAT. L’avvocato difensore, munito di procura alle liti, può ora indicare uno o più collaboratori di fiducia ai quali consentire, sotto la propria responsabilità, l’accesso ai fascicoli informatici e la possibilità di effettuare depositi tramite il Portale dell’Avvocato. Tali soggetti si autenticano anch’essi con SPID/CIE/CNS e operano nei limiti autorizzati dal difensore.
Qui il link per consultare le Regole tecniche e le Specifiche tecniche aggiornate.
Il Coordinatore della Commissione Informatica
Avv. Riccardo Berti
