Care Colleghe e cari Colleghi,
è stato segnalato al Consiglio che alcuni portali giuridici riportano nelle sentenze in materia di diritto di famiglia dati attraverso i quali è possibile risalire all’identità delle parti.
Si ricorda che l’art.52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che: “l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. (…) chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.”
Pertanto:
* nei procedimenti in materia di diritto di famiglia e di stato delle persone, ovvero in altri procedimenti nei cui provvedimenti si possano desumere dati relativi a minori, anche in mancanza della richiesta di anonimizzazione della parte, non possono comunque essere pubblicate decisioni in cui sono ricavabili i dati identificativi di minori o delle parti dei e neppure altre informazioni (es.: i dati catastali dell’immobile) attraverso i quali si possa risalire a quelli tutelati dalla normativa citata;
* nei procedimenti che riguardano tutte le altre materie, l’avvocato dovrà valutare, nell’esercizio del suo mandato, l’opportunità di fare istanza affinché, nel caso di pubblicazione, dal provvedimento / sentenza vengano omessi la generalità e gli altri dati identificativi del proprio cliente ivi riportati.
Il Consigliere Segretario
Avv. Marisa Bonanno
