
Si ritiene opportuno richiamare il testo della delibera assunta da questo Consiglio nella seduta n. 44 del 27 ottobre 2008 :
“Richiamato il dovere di lealtà e correttezza e l’obbligo di informazione che incombe sull’avvocato nei rapporti con la parte assistita, si raccomanda ai Colleghi, al momento dell’assunzione dell’incarico da parte del cliente, di informarlo che, nel caso in cui il suo nucleo familiare godesse di un reddito inferiore ad € 10.628,16 annui, potrebbe essere ammesso, ai sensi di quanto disposto dalla L. 134/01, al patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso in cui, data tale informazione, il cliente, pur avendo diritto a presentare domanda per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ritenesse di affidare comunque il mandato all’avvocato, anche se non iscritto nelle relative liste, si consiglia di fargli sottoscrivere dichiarazione dalla quale si evinca che ciò avviene dopo aver ricevuto l’informazione di cui sopra”.