
Care Colleghe e cari Colleghi,
il Consiglio, rilevato il crescente numero di segnalazioni relative all’utilizzo non corretto del titolo professionale, rappresenta a tutti gli iscritti l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui all’art. 36 del Codice Deontologico (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) in tutti gli strumenti informativi (targa, carta intestata, biglietti da visita, corrispondenza, siti ed altre pubblicazioni web).
In particolare, si raccomanda:
– agli avvocati stabiliti di utilizzare solamente e per intero il titolo di origine (abogado o equivalente per altre nazioni) e non la locuzione avvocato stabilito o altre abbreviazioni – Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 3 dicembre 2022 in applicazione dell’art 7 D. lgs 2 febbraio 2001, n. 96;
– che l’insegna “Studio Legale”, sia riservata solo agli avvocati iscritti all’albo ordinario – Consiglio Nazionale Forense, parere del 16 marzo 2011, n. 41.
Il Presidente
Avv. Mauro Regis